1. L'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il consultorio, il medico della struttura socio-sanitaria e il medico di fiducia hanno il compito, qualora la donna lo richieda e lo consenta, di esaminare con la donna stessa e, qualora egli accetti, con il padre, le possibili soluzioni ai problemi evidenziati per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
2. Il consultorio ed il medico di fiducia informano la donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
3. Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente