Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il consultorio, il medico della struttura socio-sanitaria e il medico di fiducia hanno il compito, qualora la donna lo richieda e lo consenta, di esaminare con la donna stessa e, qualora egli accetti, con il padre, le possibili soluzioni ai problemi evidenziati per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
      2. Il consultorio ed il medico di fiducia informano la donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
      3. Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente

 

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l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate ed iniziare subito l'intervento abortivo.
      4. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine del colloquio e degli accertamenti relativi all'esistenza della gravidanza, di fronte alla richiesta di procedere all'aborto, il medico rilascia alla donna copia di un documento, firmato anche dalla donna stessa, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta. Con tale documento la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per programmare l'intervento abortivo più indicato per l'epoca gestazionale rispondente alla volontà della donna stessa, iniziando subito la procedura operativa medica o chirurgica».